Articolo 155 del Codice Penale

Art.155 CP – Articolo 155 del Codice Penale Italiano

Art. 155.

Accettazione della remissione.

La remissione non produce effetto, se il querelato l’ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.
La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l’abbia ricusata.
Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell’articolo 153.
Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 150
Articolo 151
Articolo 152
Articolo 153
Articolo 154
Articolo 156
Articolo 157
Articolo 158
Articolo 159
Articolo 160