Art.152 CP – Articolo 152 del Codice Penale Italiano
Art. 152.
Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.
La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.
La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell’atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
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Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 18 luglio 2007, n. 28545 in Altalex Massimario.
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