Art.133 ter CP – Articolo 133 ter del Codice Penale Italiano
Art. 133-ter.
Pagamento rateale della multa o dell’ammenda.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15.
In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.
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