Art.151 CP – Articolo 151 del Codice Penale Italiano
Art. 151.
L’amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie.
Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.
L’estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.
L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’art. 99, né ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 146
Articolo 147
Articolo 148
Articolo 149
Titolo VI – Della estinzione del reato e della pena (artt. 150-184)
Articolo 150
Articolo 152
Articolo 153
Articolo 154
Articolo 155
Articolo 156