Art.99 CP – Articolo 99 del Codice Penale Italiano Art. 99. Recidiva. (1) Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. La pena può essere aumentata fino alla metà: 1) se…