Articolo 90 del Codice Penale

Art.90 CP – Articolo 90 del Codice Penale Italiano Art. 90. Stati emotivi o passionali. Gli stati emotivi o passionali non escludono nè diminuiscono l’imputabilità. _______________ Giurisprudenza Omicidio della compagna: qual è la rilevanza della tempesta emotiva?, Corte d’Assise Appello di Bologna, sentenza 08 febbraio 2019 n° 29. Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice…