Articolo 85 del Codice Penale

Art.85 CP – Articolo 85 del Codice Penale Italiano Art. 85. Capacità d’intendere e di volere. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere. Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli…