Articolo 734 del Codice Penale

Art.734 CP – Articolo 734 del Codice Penale Italiano Art. 734. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’autorità, è punito con l’ammenda da euro 1.032 a euro 6.197. Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli…