Art.725 CP – Articolo 725 del Codice Penale Italiano Art. 725. Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza. Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito…