Articolo 709 del Codice Penale

Art.709 CP – Articolo 709 del Codice Penale Italiano Art. 709. Omessa denuncia di cose provenienti da delitto. Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all’Autorità è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda…