Articolo 706 del Codice Penale

Art.706 CP – Articolo 706 del Codice Penale Italiano Art. 706. Commercio clandestino di cose antiche. (1) (…) (1) L’articolo che recitava: «Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all’autorità quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l’ammenda da lire ventimila…