Articolo 669 del Codice Penale

Art.669 CP – Articolo 669 del Codice Penale Italiano Art. 669. Esercizio abusivo di mestieri girovaghi. Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 258. Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore…