Articolo 664 del Codice Penale

Art.664 CP – Articolo 664 del Codice Penale Italiano Art. 664. Distruzione o deterioramento di affissioni. Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni fatti affiggere dalle autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464. Se si tratta di scritti…