Articolo 639 bis del Codice Penale

Art.639 bis CP – Articolo 639 bis del Codice Penale Italiano Art. 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103. Se il fatto è commesso su beni immobili o…