Articolo 637 del Codice Penale

Art.637 CP – Articolo 637 del Codice Penale Italiano Art. 637. Ingresso abusivo nel fondo altrui. Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103. Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli…