Articolo 603 del Codice Penale

Art.603 CP – Articolo 603 del Codice Penale Italiano Art. 603 Plagio. (1) Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. (1) La Corte Costituzionale con sentenza 8 giugno 1981, n. 96, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero…