Articolo 595 del Codice Penale

Art.595 CP – Articolo 595 del Codice Penale Italiano Art. 595. Diffamazione. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della…