Art.591 CP – Articolo 591 del Codice Penale Italiano Art. 591. Abbandono di persone minori o incapaci. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba…