Art.59 CP – Articolo 59 del Codice Penale Italiano Art. 59. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte. Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti. Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto…