Articolo 582 del Codice Penale

Art.582 CP – Articolo 582 del Codice Penale Italiano Art. 582. Lesione personale. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (1) Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non…