Art.514 CP – Articolo 514 del Codice Penale Italiano Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque…