Art.511 CP – Articolo 511 del Codice Penale Italiano Art. 511. Pena per i capi promotori e organizzatori. Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi…