Art.462 CP – Articolo 462 del Codice Penale Italiano Art. 462. Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto. Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione…