Art.440 CP – Articolo 440 del Codice Penale Italiano Art. 440. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari. Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica…