Art.421 CP – Articolo 421 del Codice Penale Italiano Art. 421. Pubblica intimidazione. Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno. Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale: Articolo 416…