Art.351 CP – Articolo 351 del Codice Penale Italiano Art. 351. Violazione della pubblica custodia di cose. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un’altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora…