Articolo 337 del Codice Penale

Art.337 CP – Articolo 337 del Codice Penale Italiano Art. 337. Resistenza a un pubblico ufficiale. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d’ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la…