Articolo 313 del Codice Penale

Art.313 CP – Articolo 313 del Codice Penale Italiano Art. 313. Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento. Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l’autorizzazione del ministro per la giustizia. Parimenti non si può procedere senza tale…