Art.306 CP – Articolo 306 del Codice Penale Italiano Art. 306. Banda armata: formazione e partecipazione. Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto…