Articolo 289 del Codice Penale

Art.289 CP – Articolo 289 del Codice Penale Italiano Art. 289. Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali. È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al…