Articolo 285 del Codice Penale

Art.285 CP – Articolo 285 del Codice Penale Italiano Art. 285. Devastazione, saccheggio e strage. Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte (1). (1) La…