Art.211 CP – Articolo 211 del Codice Penale Italiano Art. 211. Esecuzione delle misure di sicurezza. Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta. Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna…