Art.708 CP – Articolo 708 del Codice Penale Italiano Art. 708. Possesso ingiustificato di valori. (1) Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell’articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l’arresto…