Articolo 698 del Codice Penale

Art.698 CP – Articolo 698 del Codice Penale Italiano Art. 698. Omessa consegna di armi. Chiunque trasgredisce all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l’arresto non inferiore a nove mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 123. Potrebbero interessarti anche i…