Articolo 676 del Codice Penale

Art.676 CP – Articolo 676 del Codice Penale Italiano Art. 676. Rovina di edifici o di altre costruzioni. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un’altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. Se dal fatto…