Articolo 645 del Codice Penale

Art.645 CP – Articolo 645 del Codice Penale Italiano Art. 645. Frode in emigrazione. Chiunque con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo…