Articolo 635 quinquies del Codice Penale

Art.635 quinquies CP – Articolo 635 quinquies del Codice Penale Italiano Art. 635-quinquies (1) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento,…