Articolo 583 ter del Codice Penale

Art.583 ter CP – Articolo 583 ter del Codice Penale Italiano Art. 583-ter. Pena accessoria. (1) La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583-bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.…