Articolo 581 del Codice Penale

Art.581 CP – Articolo 581 del Codice Penale Italiano Art. 581. Percosse. Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11-octies), con la reclusione fino a sei…