Articolo 578 del Codice Penale

Art.578 CP – Articolo 578 del Codice Penale Italiano Art. 578. Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita…