Articolo 575 del Codice Penale

Art.575 CP – Articolo 575 del Codice Penale Italiano Art. 575. Omicidio. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Per approfondimenti vedi la voce Altalexpedia «Omicidio«. Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale: Articolo 572 Articolo 573 Articolo 574 Articolo 574 bis Articolo…