Articolo 574 del Codice Penale

Art.574 CP – Articolo 574 del Codice Penale Italiano Art. 574. Sottrazione di persone incapaci. Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei…