Art.567 CP – Articolo 567 del Codice Penale Italiano Art. 567. Alterazione di stato. Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera…