Articolo 566 del Codice Penale

Art.566 CP – Articolo 566 del Codice Penale Italiano Art. 566. Supposizione o soppressione di stato. Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi, mediante l’occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile. Potrebbero interessarti anche…