Articolo 564 del Codice Penale

Art.564 CP – Articolo 564 del Codice Penale Italiano Art. 564. Incesto. Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è…