Articolo 560 del Codice Penale

Art.560 CP – Articolo 560 del Codice Penale Italiano Art. 560. Concubinato. [Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni. La concubina è punita con la stessa pena. Il delitto è punibile a querela della moglie.] (1) Potrebbero interessarti anche i seguenti…