Articolo 56 del Codice Penale

Art.56 CP – Articolo 56 del Codice Penale Italiano Art. 56. Delitto tentato. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. Il colpevole di delitto tentato è punito; con la reclusione non inferiore a dodici anni,…