Articolo 559 del Codice Penale

Art.559 CP – Articolo 559 del Codice Penale Italiano [Art. 559. Adulterio. La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. (1) Il delitto è punibile a querela del…