Articolo 557 del Codice Penale

Art.557 CP – Articolo 557 del Codice Penale Italiano Art. 557. Prescrizione del reato. Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall’articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia. Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale: Articolo 552 Articolo…