Articolo 556 del Codice Penale

Art.556 CP – Articolo 556 del Codice Penale Italiano Art. 556. Bigamia. Chiunque, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente…